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I lotti di faggio

Un grande interesse riveste il settore forestale, anche alla luce della nuova legge regionale, su oltre 150 ettari dei 300 complessivi in gestione all’ASBUC-Frazionale di Andonno, da dedicare alla rivitalizzazione della risorsa bosco, sia in termini conservativi che produttivi. In particolare i lottini boschivi ad uso focatico per i frazionisti rivestono interesse economico per la collettività; sono oggetto di una innovativa pianificazione forestale per la corretta gestione dei tagli nel rispetto degli aspetti naturalistici del SIC Alpi Marittime, in collaborazione con l’Ente Parco.

Regolamento per l'affitto lottini cedui di faggio ad uso focatico

Regolamento del Comune di Valdieri adottato dal Comitato per l’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Andonno con Verbale di deliberazione n. 8 del 08.11.2010.
N.B.: per gli utenti frazionisti di Andonno leggasi negli articoli del presente regolamento la sostituzione delle parole:
- ASBUC-Frazionale di Andonno al posto dell’Amministrazione Comunale;
- Comitato al posto del Comune.
CESSIONE IN AFFITTO Art.
L’Amministrazione del Comune di Valdieri, cede in affitto, a seguito determinazione del responsabile del servizio, il materiale legnoso ritraibile da lottini cedui di faggio. L’affitto avviene a mezzo d’asta pubblica, riservata ai residenti nel Comune di Valdieri ai sensi della normativa vigente in materia.
CLAUSOLE D’AFFITTO Art. 2
L’affitto a corpo dei lottini cedui di faggio ad uso focatico, avviene mediante affitto per annualità partendo dal prezzo di aggiudicazione. L’affitto è fatto a corpo e non a misura, a tutto rischio, pericolo, utilità e danno dell’affittuario. Egli eseguirà il taglio, l’allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Regolamento, a proprio rischio e spese senza che possa pretendere indennizzi o compensi per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L’affittuario, non potrà pretendere diminuzione di prezzo, salvo eventi eccezionali valutati di volta in volta dell’Amministrazione. Il Comune all’atto della consegna, garantisce esclusivamente i confini, non la quantità e la qualità del materiale legnoso.
MATERIALE LEGNOSO Art. 3
Il materiale legnoso, posto in affitto, è costituito dal lotto, racchiuso nel confine indicato e riportato nel verbale di consegna (Allegato A).
GARA Art. 4
L’affitto del lotto avrà luogo a mezzo gara secondo le modalità precisate nell’avviso reso pubblico. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura delle condizioni e darà a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso, oggetto della gara, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell’aggiudicazione.
AMMISSIONE Art. 5
Per essere ammessi alla gara, i possibili concessionari, debbono essere residenti nel Comune di Valdieri. A seguito dell’aggiudicazione i concessionari dovranno costituire deposito cauzionale, pari all’importo annuo di aggiudicazione.
REQUISITI Art. 6
Non possono essere ammessi alla gara: coloro che abbiano in corso con l’Ente proprietario, contestazioni per precedenti aggiudicazioni di lottini cedui, o coloro che si trovino comunque in causa o lite con il Comune per qualsiasi altro motivo.
CONDIZIONI Art. 7
Ad ogni nucleo famigliare residente nel Comune di Valdieri, è concessa la possibilità di avere in affitto un (ed uno solo) lottino di faggio ad uso focatico, la cui concessione in affitto viene rinnovata di volta in volta alla scadenza del contratto a condizione che il nucleo familiare continui ad essere residente nel Comune di Valdieri.
DURATA Art. 8
La durata del contratto è di anni 10.
RINNOVO Art. 9
La richiesta di rinnovo del contratto deve essere inoltrata all’Amministrazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza.
SCADENZA Art. 10
Il mancato inoltro della domanda entro i termini suddetti significa il tacito accordo alla scadenza del contratto alla data prevista.
AGGIORNAMENTO Art. 11
Il prezzo di affitto di tutti i lottini ad uso focatico, in concessione a partire dall’anno 2001, verrà aggiornato ogni cinque anni con la medesima percentuale dell’aumento dell’indice di inflazione ufficiale ISTAT.
SUCCESSIONE Art. 12
I famigliari o affini di 1° grado in caso di scomparsa del titolare possono succedere nel diritto del lottino, salvo nel caso siano già titolari di un lotto. Per il rinnovo dovranno permanere le condizioni di cui all’art. 7 (residenza e un unico lotto).
RIFIUTO Art. 13
L’Amministrazione per qualsiasi motivo può rifiutarsi di concedere il rinnovo del contratto di affitto. In questo caso verrà data comunicazione all’interessato entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene effettuata la richiesta di rinnovo del contratto di affitto del lottino.
VINCOLI Art. 14
L’affittuario, dal momento della aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso il Comune proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l’aggiudicazione non diverrà definitiva.
CONTRATTO Art. 15
Il verbale di consegna, da redigersi su carta da bollo e da sottoscriversi dal responsabile del servizio e dall’affittuario, terrà luogo, di regolare contratto ed avrà forza agli effetti dell’atto pubblico.
Non potendo l’affittuario sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO Art. 16 Per la partecipazione alla gara, si dovrà allegare dichiarazione debitamente sottoscritta, di impegno a garanzia delle esatte esecuzioni, benefici e spese degli obblighi contrattuali. In caso di morte dell’aggiudicatario, gli obblighi contrattuali assunti saranno trasmessi agli eredi.
SOTTOSCRIZIONE Art. 17 Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.
RESPONSABILITA’ Art. 18 L’affittuario sarà responsabile di tutti i danni riscontrati nel lotto, dal giorno della consegna, a seguito periodici sopralluoghi, fino al giorno della scadenza riportata nel contratto o degli eventuali rinnovi.
ESBOSCO Art. 19
Il legname non tagliato entro la scadenza del contratto, passerà gratuitamente di proprietà al Comune, rimanendo pur sempre l’affittuario responsabile di ogni spesa possa verificarsi.
Per i prodotti non sgomberati si potrà provvedere al recupero entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza.
In caso di mancato recupero entro il termine suddetto, il materiale passerà gratuitamente in proprietà al Comune.
CANONE Art. 20
L’affittuario dovrà pagare il canone annuo di affitto, in valuta legale, al Tesoriere del Comune proprietario, nel modo in cui verrà stabilito dall’Ente stesso.
REGOLAMENTI DIVIETO DI CESSIONE Art. 21
L’affittuario, nell’utilizzazione del lotto è obbligato alla piena osservanza delle norme stabilite dalle presenti condizioni, dalle prescrizioni di massima di Polizia Forestale, dai Regolamenti e dalle Leggi di materia Forestale in vigore e dalle condizioni imposte dal Comune, Ente proprietario, che verranno emanate secondo le condizioni del momento. Egli non potrà cedere, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al contratto di affitto.
ALTRI DIVIETI Art. 22
E’ proibito all’affittuario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni o depositare materiale di qualsiasi genere o costruire manufatti o baracche, anche ad uso ricovero attrezzi agricoli.
E’ proibito altresì qualsiasi movimento terra che possa alterare il suolo, non preventivamente autorizzato. Resta escluso dall’affitto il diritto di pascolo, il diritto della raccolta piante officinali, prodotti del sottobosco, il taglio delle piante resinose, il diritto al passaggio, dei cui diritti continueranno a goderne gli aventi diritto, compreso il Comune. E’ vietata la captazione di sorgenti ed il convogliamento
delle stesse per propri fini.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare opere stabili sul territorio del lotto per fini di pubblico interesse e non, senza che l’affittuario possa vantare diritti di danno o impedimento alcuno.
TAGLIO A REGOLA D’ARTE Art. 23
Il taglio dovrà avvenire nei periodi indicati dall’Ente competente ed essere eseguito in modo che la corteccia non resti rovinata o alterata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare in prossimità del colletto. Anche i monconi di polloni e piante dovranno essere recisi a regola d’arte. In caso di inadempienze, saranno applicate le sanzioni previste dalla Polizia Forestale.
CONSERVAZIONE CROCI Art. 24
L’affittuario ha l’obbligo di conservare sempre ben visibili i termini lapidei, le croci ed ogni altro segno delimitanti ogni singolo lotto e relativi numeri di individuazione. In caso di inadempienze al presente articolo, verrà stabilita a carico dell’affittuario una penalità di 50,00 E.
TIPI DI TAGLIO Art. 25
L’affittuario, ha la possibilità di effettuare due tipi di taglio: taglio matricinato o taglio a cernita (o a sterzo).
Per il taglio matricinato l’affittuario ha l’obbligo di riservare al taglio, possibilmente distribuite in modo uniforme su tutta la superficie del lotto n. 150 matricine scelte tra le matricine fino a 3 (tre) turni e tra i polloni affrancati e dominanti, avendo cura di rilasciare, se presenti, almeno 2 (due) vecchi esemplari/ha (diametro cm 15 a ml 1,20 da terra) delle matricine di più turni. La percentuale di copertura delle chiome dopo il taglio deve essere superiore al 20%.
Per ogni matricina destinata alla riproduzione danneggiata, l’affittuario pagherà al Comune il doppio del valore del macchiatico, senza pregiudizio per eventuali sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Per la ceduazione a sterzo l’affittuario deve tenere presente che il periodo di curazione previsto per i cedui a sterzo è di 10 anni. Il< prelievo potrà essere eseguito sul 15-30% delle piante, asportando al massimo il 30% della massa legnosa e rilasciando un minimo di 30 piante da seme per ettaro, scelte in almeno due classi d’età fra quelle di miglior portamento; dopo il taglio di curazione devono rimanere almeno 800 piante/ha distribuite nelle classi diametriche inferiore (meno di 20 cm) tra le quali sono comprese le 30 piante da seme.
SOSPENSIONE UTILIZZO Art. 26
Qualora il taglio non avvenisse secondo quanto stabilito all’art. 25 e quando da ciò potesse derivarne un danno alla conservazione del lotto, il Comune Ente proprietario, avrà la facoltà, di far sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione. In ogni caso, l’utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l’affittuario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati, mediante pagamento delle relative somme, extra fondo di cauzione.
RIPULITA Art. 27
Per quanto riguarda la ripulita della tagliata dai residui della lavorazione, l’affittuario ha 12 mesi come tempo massimo dal momento della tagliata; eventuali infrazioni saranno stabilite in merito dalle disposizioni in materia.
OBBLIGHI Art. 28
L’affittuario è obbligato:
1) a tenere sgomberi i passaggi, i sentieri, le vie di accesso al lotto, in modo che si possa transitare liberamente;
2) a spianare e ripristinare i movimenti terra per le operazioni permesse ai fini del solo esbosco;
3) a riparare le vie, i ponti e i ponticelli, cunette, i termini lapidei, le barriere, i fossi danneggiati o distrutti e qualunque altro danno arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
4) ad esonerare comunque il Comune, Ente proprietario, anche verso terzi per ogni fatto derivante dai predetti passaggi, vie, installazioni funi o teleferiche ecc…
VARIAZIONI SUPERFICIE Art. 29
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di restringere la superficie boscata del lotto a favore di residenti stabili qualora ci fosse la necessità. Il Comune affitta solo il macchiatico e non il terreno che rimane sempre a disposizione dell’Ente proprietario e ne può disporre in qualsiasi momento senza impedimento alcuno.
CARBONAIE Art. 30
La carbonizzazione nel bosco, qualora ci fosse la necessità, è permessa con le modalità stabilite dalle prescrizioni di massima vigenti nella Provincia di Cuneo.
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI Art. 31
Il trasporto dei prodotti legnosi si farà, per le vie esistenti che, all’occorrenza, saranno indicate dagli agenti comunali o dagli agenti Forestali competenti per territorio. La carbonizzazione si farà nelle aie carbonabili preesistenti. L’apertura di nuove aie carbonabili e di nuove piste forestali o l’allargamento di quelle esistenti sono subordinate all’autorizzazione/concessione delle competenti Autorità.
Per ogni pista forestale aperta o ampliata senza autorizzazione / concessione, l’affittuario incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge in materia, ed in più pagherà una penale in proporzione al danno arrecato al Comune Ente proprietario come risarcimento danni.
NOVELLAME Art. 32
L’affittuario è obbligato a rispettare il novellame ed i rigetti delle ceppaie.
COLLAUDO DELLA TAGLIATA Art. 33
A scadenza del termine originario o prorogato, del contratto di affitto, questo si intende chiuso e l’Ente proprietario o l’affittuario hanno facoltà di richiedere il collaudo finale della tagliata, che verrà effettuato da un funzionario del Corpo Forestale dello Stato o da un tecnico da questi designato, accompagnato da un incaricato del Comune. L’affittuario sarà invitato ad intervenire al collaudo al quale potrà anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in sua assenza.
Il collaudo eseguito come sopra ha il valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello e ricorso.
Tutte le spese di collaudo sono a carico dell’affittuario.
SPESE Art. 34
Tutte le spese inerenti a sopralluoghi periodici, richiesti dall’affittuario sono a carico dell’affittuario stesso. Sono altresì a carico dell’affittuario le spese relative a sopralluoghi che abbiano accertato danni o mancato rispetto del contratto.
TERMINE PAGAMENTI Art. 35
Le somme che l’affittuario dovesse versare al Comune, Ente proprietario, per indennizzi o penalità, saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell’utilizzazione. In caso di ritardo, l’affittuario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni altra azione del Comune.
DANNI Art. 36
L’affittuario risponderà in ogni caso dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento degli stessi.
ESONERO Art. 37
Il Comune Ente proprietario non assume alcune responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari, come pure per danni arrecati a terzi.
MANLEVA Art. 38
L’affittuario sarà responsabile per tutta la durata del contratto, di tutti i danni da chiunque o contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella superficie del lotto e lungo le zone attraversate per l’esbosco ed il trasporto, esonerando il Comune da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.
SVINCOLO Art. 39
A scadenza del contratto, il lotto si intende riconsegnato all’Ente proprietario; il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che da parte del Comune e da parte dell’affittuario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall’esecuzione del contratto, sia verso il Comune stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 32-33-34-35.
Con il ritiro della cauzione l’affittuario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso il Comune per motivi comunque attinenti al presente contratto.
VALUTAZIONE DANNI Art. 40
La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni e condizioni del contratto e dal presente Regolamento sarà fatta da un tecnico qualificato.
RESCISSIONE Art. 41
Il Comune si riserva la facoltà di rescissione del contratto in caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali e/o rilevanti danni
ambientali.
Art. 42
Si intende abrogata qualsiasi norma comunale in contrasto con il presente Regolamento.